AFFILIAZIONI:

   F.I.G.C.: 80019 
   CONI: 120802         
   LIBERTAS: CN264

GIUSTIZIA SPORTIVA

ARBITRI

Classifica Promozione

Pos.SquadraPunti
1Monregale Calcio37
2Atletico Racconigi37
3Scarnafigi30
4PEDONA29
5Saviglianese Fbc 191927
6Narzole27
7Boves MdG Cuneo26
8Villafranca26
9Pinerolese Sport24
10Pancalieri Castagnole23
11Infernotto Calcio21
12Carignano20
13Moretta20
14Busca 192020
15San Sebastiano17
16Cavour12

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GIUSTIZIA SPORTIVA

I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara.
Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.  


Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici
1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2.

2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnicisi considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per isoli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara.
 
9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.


SENTENZA CORTE APPELLO TERRITORIALE LOMBARDIA



 

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